Sentenza 118/2026 (ECLI:IT:COST:2026:118)
Massima numero 47600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  18/05/2026;  Decisione del  18/05/2026
Deposito del 02/07/2026; Pubblicazione in G. U. 08/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47599  47601  47602  47603


Titolo
Reati e pene - Dosimetria della pena - Danneggiamento - Possibilità che il giudice infligga all'imputato una pena inferiore al minimo edittale nel caso in cui allo stesso, detenuto, in relazione al medesimo fatto, sia già stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, per infrazione prevista del regolamento penitenziario - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio del "minimo sacrificio necessario" della libertà personale - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 210048).

Testo

È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 13 Cost., dell’art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice di infliggere una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui all’imputato del reato di danneggiamento, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune di cui all’art. 39, primo comma, n. 5), ordin. penit. Sebbene tale parametro avrebbe potuto essere pertinente qualora il rimettente avesse inteso censurare il contrasto tra la disposizione indubbiata e il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, nel caso di specie le censure riguardano unicamente il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, mentre il primo non è evocato né è articolata alcuna argomentazione al riguardo. 



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 635  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte