Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Siciliana - Novella in materia di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava - Istanze di variante ai progetti autorizzati - Qualifica di modifiche o estensioni come non sostanziali - Effetti - Mancata richiesta di VIA - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e a tutela del paesaggio - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 010012).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s), Cost. e in relazione all’art. 14, primo comma, lett. f) e n), dello statuto della Regione siciliana nonché all’art. 5, comma 1, lett. l-bis), e punto 8, lett. t), dell’Allegato IV alla Parte seconda cod. ambiente, dell’art. 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024, il quale, sostituendo il comma 3 dell’art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004 in materia di procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, prevede che le istanze di variante a tali autorizzazioni sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, quindi, non necessitano della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA). Il ricorrente non ha individuato con la puntuale chiarezza richiesta per il giudizio in via principale il testo normativo sul quale la censura di legittimità costituzionale si appunta né si è compiutamente misurato con il vero contenuto della previsione normativa impugnata, del cui riferimento alle modifiche sostanziali avrebbe dovuto chiarire portata ed effetti procedimentali, nel contesto della considerazione delle esigenze ambientali alla cui protezione è funzionalizzato il riconoscimento allo Stato della potestà legislativa esclusiva. È evidente, infatti, che l’elencazione da parte della legge regionale di modifiche da considerare comunque “sostanziali” non equivale affatto all’indicazione di modifiche da considerare comunque “non sostanziali”. Nemmeno la descrizione dell’articolazione del procedimento, rinvenibile nel ricorso, corrisponde esattamente all’attuale contenuto della norma impugnata. Né si prende in considerazione l’esatto contenuto del nuovo comma 3-ter dell’art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004. Il segnalato errore prospettico è dunque decisivo nell’economia argomentativa del ricorso, che manca di dimostrare sia che pur in forza della nuova costruzione procedimentale si determina il lamentato automatismo, sia che l’aver previsto un elenco di modifiche da considerarsi ex lege “sostanziali” (in quanto tali da sottoporre comunque a verifica di assoggettabilità a VIA) è pregiudizievole per il bene ambiente e risulta lesivo delle attribuzioni costituzionali dello Stato.