Tributi – Imposte sulle successioni e donazioni – Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia – Determinazione della base imponibile – Disciplina intertemporale dettata dal d.lgs. n. 139 del 2024 – Rendite costituite anteriormente alla data della sua entrata in vigore nonché successioni aperte e donazioni fatte anteriormente alla stessa data, per le quali i rapporti non siano esauriti e il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1% – Moltiplicazione della rendita vitalizia annua per i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del MEF 21 dicembre 2015 – Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255032).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024 che, nel dettare la disciplina intertemporale di applicazione delle modifiche apportate all’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 – dichiarato, prima della novella del 2024, costituzionalmente illegittimo –, prevede, per le rendite costituite anteriormente alla sua data di entrata in vigore, che per i periodi in cui il tasso di interesse legale era uguale o inferiore allo 0,1%, occorre tenere conto dei coefficienti risultanti dal prospetto allegato al d.m. 21 dicembre 2015 e, implicitamente, che per i periodi in cui, invece, lo stesso era superiore allo 0,1% continua ad applicarsi il precedente regime, ovvero i coefficienti di volta in volta previsti e allegati al d.P.R. n. 131 del 1986. La disciplina intertemporale, pertanto, non solo non incide sui vulnera costituzionali dell’indicato art. 17 ante riforma, ma nemmeno è idonea a superarli dal momento che prevede, per i periodi citati, l’applicazione della Tabella dei coefficienti di cui al prospetto allegato al d.m. del 2015, che è proprio quella che restituisce risultati abnormi e non conformi ai principi di ragionevolezza e capacità contributiva; risulta, peraltro, contraddittorio che il limite del 2,5%, applicabile per il futuro, individuato dallo stesso legislatore quale criterio idoneo a ricondurre il sistema a ragionevolezza non venga applicato anche per le situazioni pendenti per le quali si pone il medesimo problema.