Sentenza 17/2018 (ECLI:IT:COST:2018:17)
Massima numero 39769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/11/2017;  Decisione del  21/11/2017
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39763  39764  39765  39766  39767  39768  39770  39771  39772  39773  39774  39775  39776  39777


Titolo
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Applicabilità dell'esenzione ai terreni ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata lesione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà - dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che dispone, a decorrere dal 2015, l'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola), o ubicati nelle isole minori. La disciplina dell'IMU, comprensiva del regime agevolativo, rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., per la quale, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, è escluso che le procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni trovino applicazione, a maggior ragione per una fonte come il d.l., la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di casi straordinari di necessità e d'urgenza, per cui non vi è concorso di competenze diversamente allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. (Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 97 del 2013, n. 8 del 2013, n. 207 del 2011, n. 79 del 2011 e n. 298 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte