Sentenza 17/2018 (ECLI:IT:COST:2018:17)
Massima numero 39772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/11/2017; Decisione del
21/11/2017
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Titolo
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Pagamento relativo all'anno d'imposta 2014 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata ristretta tempistica, con pregiudizio della competenza in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale - Assenza di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Pagamento relativo all'anno d'imposta 2014 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata ristretta tempistica, con pregiudizio della competenza in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale - Assenza di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. b), e 10 della legge cost. n. 3 del 1948 e 118 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, conv. con mod., in legge n. 34 del 2015, che estendono l'esenzione dall'IMU agricola anche a quella dovuta per il 2014, con la precisazione, però, che, ove ciò determinasse il venir meno della precedente esenzione, l'IMU continuerebbe a non essere dovuta. Il ricorso non chiarisce le ragioni per cui tali novità - che attengono prettamente al profilo dell'agevolazione - in correlazione alla data del 10 febbraio 2015, prevista per il pagamento di quanto determinato alla luce della disciplina dell'esenzione, frustrerebbero l'esercizio di poteri della Regione e dei Comuni che non riguarderebbero detta esenzione ma la modulabilità dell'aliquota di un'imposta non dovuta, così ledendo le attribuzioni asseritamente presidiate dai parametri evocati.
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. b), e 10 della legge cost. n. 3 del 1948 e 118 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, conv. con mod., in legge n. 34 del 2015, che estendono l'esenzione dall'IMU agricola anche a quella dovuta per il 2014, con la precisazione, però, che, ove ciò determinasse il venir meno della precedente esenzione, l'IMU continuerebbe a non essere dovuta. Il ricorso non chiarisce le ragioni per cui tali novità - che attengono prettamente al profilo dell'agevolazione - in correlazione alla data del 10 febbraio 2015, prevista per il pagamento di quanto determinato alla luce della disciplina dell'esenzione, frustrerebbero l'esercizio di poteri della Regione e dei Comuni che non riguarderebbero detta esenzione ma la modulabilità dell'aliquota di un'imposta non dovuta, così ledendo le attribuzioni asseritamente presidiate dai parametri evocati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 10
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte