Sentenza 17/2018 (ECLI:IT:COST:2018:17)
Massima numero 39775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/11/2017; Decisione del
21/11/2017
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Titolo
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Regime delle agevolazioni compensative - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata aleatorietà e imprecisione delle stime previste, con violazione dell'autonomia finanziaria regionale in materia di ordinamento di enti locali e di finanza locale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Regime delle agevolazioni compensative - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata aleatorietà e imprecisione delle stime previste, con violazione dell'autonomia finanziaria regionale in materia di ordinamento di enti locali e di finanza locale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 Cost. - dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano le variazioni compensative derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola. L'assenza di una lesione dell'autonomia finanziaria locale non rende ravvisabile nemmeno una violazione di quella regionale. Infine, la fattispecie riguarda trasferimenti o contributi a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito delle relazioni finanziarie che intercorrono tra lo stesso e i Comuni; diversamente dalle autonomie speciali continentali, la ricorrente non somministra "trasferimenti istituzionali" agli enti locali: di qui l'infondatezza della questione anche con riguardo al parametro relativo alle competenze regionali in materia di finanza locale. (Precedente citato: sentenza n. 188 del 2016).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 Cost. - dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano le variazioni compensative derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola. L'assenza di una lesione dell'autonomia finanziaria locale non rende ravvisabile nemmeno una violazione di quella regionale. Infine, la fattispecie riguarda trasferimenti o contributi a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito delle relazioni finanziarie che intercorrono tra lo stesso e i Comuni; diversamente dalle autonomie speciali continentali, la ricorrente non somministra "trasferimenti istituzionali" agli enti locali: di qui l'infondatezza della questione anche con riguardo al parametro relativo alle competenze regionali in materia di finanza locale. (Precedente citato: sentenza n. 188 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte