Sentenza 17/2018 (ECLI:IT:COST:2018:17)
Massima numero 39776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/11/2017; Decisione del
21/11/2017
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Titolo
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Regime delle agevolazioni compensative - Procedimento di ripartizione del contributo attribuito ai Comuni per il minor gettito - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione, di sussidiarietà e dell'autonomia finanziaria regionale in materia di ordinamento di enti locali e di finanza locale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Regime delle agevolazioni compensative - Procedimento di ripartizione del contributo attribuito ai Comuni per il minor gettito - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione, di sussidiarietà e dell'autonomia finanziaria regionale in materia di ordinamento di enti locali e di finanza locale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 della legge cost. n. 3 del 1948, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano i contributi e i trasferimenti o assegnazioni a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola. A prescindere dall'invocata ablazione della norma - alla stregua del petitum formulato nelle conclusioni, che finisce per determinare un aggravio dei vulnera denunciati in ricorso, impedendo attribuzione e ripartizione del contributo, nonché l'aggiornamento delle variazioni compensative - la ricorrente - che si lamenta del mancato coinvolgimento nel procedimento di ripartizione del contributo attribuito a compensazione del minor gettito derivante dalla detrazione di cui al comma 1-bis e in quello per modificare le variazioni compensative all'esito delle verifiche previste - non tiene conto del fatto che le relazioni finanziarie che vengono in rilievo nella fattispecie non afferiscono a "trasferimenti istituzionali" ai Comuni da parte della Regione autonoma Sardegna - atteso che essa, come in precedenza evidenziato, non li somministra - ma a contributi e a trasferimenti o assegnazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato, che esulano dalla competenza regionale in materia di ordinamento e di finanza degli enti locali. Nella fattispecie, dunque, non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica, appunto, la sussistenza di una competenza regionale. (Precedente citato: sentenza n. 170 del 2017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 della legge cost. n. 3 del 1948, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano i contributi e i trasferimenti o assegnazioni a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola. A prescindere dall'invocata ablazione della norma - alla stregua del petitum formulato nelle conclusioni, che finisce per determinare un aggravio dei vulnera denunciati in ricorso, impedendo attribuzione e ripartizione del contributo, nonché l'aggiornamento delle variazioni compensative - la ricorrente - che si lamenta del mancato coinvolgimento nel procedimento di ripartizione del contributo attribuito a compensazione del minor gettito derivante dalla detrazione di cui al comma 1-bis e in quello per modificare le variazioni compensative all'esito delle verifiche previste - non tiene conto del fatto che le relazioni finanziarie che vengono in rilievo nella fattispecie non afferiscono a "trasferimenti istituzionali" ai Comuni da parte della Regione autonoma Sardegna - atteso che essa, come in precedenza evidenziato, non li somministra - ma a contributi e a trasferimenti o assegnazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato, che esulano dalla competenza regionale in materia di ordinamento e di finanza degli enti locali. Nella fattispecie, dunque, non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica, appunto, la sussistenza di una competenza regionale. (Precedente citato: sentenza n. 170 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 4
art. 1
co. 9
decreto-legge
24/01/2015
n. 4
art. 1
co. 9
legge
24/03/2015
n. 34
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte