Enfiteusi - Enfiteusi urbane ed edificatorie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 - Affrancazione - Determinazione del capitale di affranco nella misura pari a 15 volte l'ammontare del canone enfiteutico annuo - Mancata previsione di un periodico aggiornamento dello stesso in misura tale da garantire un'adeguata corrispondenza del capitale di affranco con l'effettiva realtà economica - Ingiustificata diversità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di enfiteusi per le quali è già intervenuta una declaratoria di incostituzionalità - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. La diversità di trattamento che risulta, nelle regole di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi urbane anteriori al 28 ottobre 1941, nei confronti delle altre ipotesi di enfiteusi previste dalla legge, non trova, infatti, ragionevole giustificazione, ed è, perciò, in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.
- Sulla precedente declaratoria di incostituzionalità in parte qua degli artt. 5 e 6 della legge n. 1138/1970, v. la citata sentenza n. 53/1974.
- Sull'incostituzionalità dell'art.1 della legge n. 270/1974, v. la citata sentenza n. 406/1988.
- Sull'incostituzionalità dell'art.1, commi primo e quarto, della legge n.607/1966, v. la citata sentenza n. 143/1997.