Sentenza 18/2018 (ECLI:IT:COST:2018:18)
Massima numero 39778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/12/2017;  Decisione del  06/12/2017
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Contributo unificato - Importo raddoppiato in caso che l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile - Ritenuta applicazione al processo tributario - Mancata applicazione all'amministrazione dello Stato - Denunciata violazione del principio di parità delle parti - Carenza argomentativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenza argomentativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - che prevede, in caso di infondatezza del gravame, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte processuale che l'ha proposto -, sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nel giudizio in cui parte è l'amministrazione statale, esonerata dal pagamento del contributo. La premessa interpretativa del rimettente - che la normativa censurata debba trovare applicazione nel processo tributario d'appello - è enunciata in modo assertivo, senza chiarire, come sarebbe stato suo onere, le ragioni che dovrebbero giustificarla, mentre non trova riscontro nel diritto vivente consolidatosi, considerato che in seno alle Commissioni tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la Cassazione non risulta essersi ancora pronunciata al riguardo; né tiene conto dell'opzione ermeneutica alternativa, fondata sull'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato - misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria - e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2017 e n. 78 del 2016; ordinanza n. 362 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte