Ordinanza 19/2018 (ECLI:IT:COST:2018:19)
Massima numero 39779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo amministrativo - Casi di revocazione - Sentenza del Consiglio di Stato contraria a sentenza definitiva della Corte EDU - Omessa previsione - Denunciata lesione di parametri costituzionali e convenzionali - Richiamo per relationem ad altra ordinanza di rimessione - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 106 del d. lgs. n. 104 del 2010, e 395 e 396 cod. proc. civ., che non prevedono la revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Il rimettente si limita ad affermare che tale obbligo discenderebbe dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e a richiamare per relationem le considerazioni in diritto illustrate in altra ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato.

Per la consolidata giurisprudenza costituzionale va escluso che, nei giudizi incidentali, sia ammessa la motivazione per relationem, perché il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 33 del 2014 n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 106  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 395  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 396  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 46  § 1