Sentenza 20/2018 (ECLI:IT:COST:2018:20)
Massima numero 39783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39784  39798


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Argomentazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in legge n. 214 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, basata sull'asserito difetto di interesse ad agire della parte ricorrente nel giudizio a quo, che non potrebbe conseguire la pensione privilegiata, senza prima rinunciare alla pensione di inabilità già attribuitale. Con argomentazione non implausibile, il rimettente osserva che la disciplina denunciata impedisce in radice l'accoglimento del ricorso e, in questa prospettiva, si coglie la necessità di fare applicazione della norma censurata, con la conseguente rilevanza del dubbio di costituzionalità prospettato.

La rilevanza di una determinata questione va valutata non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione. (Precedente citato: sentenza n. 344 del 1990).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 6  co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte