Sentenza 20/2018 (ECLI:IT:COST:2018:20)
Massima numero 39784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39783  39798


Titolo
Previdenza - Pensione privilegiata ordinaria - Abrogazione dell'istituto per i dipendenti pubblici, ad eccezione di quelli appartenenti al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico - Assenza di stima analitica dei risparmi attesi - Denunciata disparità di trattamento e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Puglia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con mod., in legge n. 214 del 2011, che abroga l'istituto della pensione privilegiata per la generalità dei dipendenti pubblici e conserva tale beneficio soltanto agli appartenenti al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La norma censurata ha accentuato i caratteri di specialità, sul versante oggettivo e soggettivo, della pensione privilegiata, delimitando la platea dei beneficiari, individuati secondo caratteristiche ragionevolmente omogenee, rispetto alla formulazione originaria, che includeva i dipendenti statali e i militari. Essa pertanto non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a giustificare l'estensione della normativa derogatoria a tutti i dipendenti pubblici. Né la disciplina appare irragionevole, per essere stata introdotta senza una stima analitica dei risparmi attesi, perché il legislatore, con apprezzamento che si sottrae alle censure del rimettente, ha indicato in maniera puntuale gli ostacoli che si frappongono a una plausibile previsione dei risparmi e rendono ineludibile una valutazione a consuntivo.

La pensione privilegiata, che si atteggia come una sorta di riparazione per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato, è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto di impiego. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2016, n. 43 del 2015 e n. 428 del 1993).

La giurisprudenza costituzionale conferisce rilievo alla carente illustrazione delle esigenze finanziarie e dei risparmi attesi dalle norme, quale indice sintomatico dell'irragionevolezza del bilanciamento di volta in volta attuato dal legislatore; tuttavia, la valenza significativa di tale dato si inquadra nell'àmbito di uno scrutinio più ampio, diretto a ponderare ogni elemento rivelatore dell'arbitrarietà e della sproporzione del sacrificio imposto agli interessi costituzionali rilevanti. In tale scrutinio rivestono rilievo cruciale l'arco temporale delle misure restrittive, l'incidenza sul nucleo essenziale dei diritti coinvolti, la portata generale degli interventi, la pluralità di variabili e la complessità delle implicazioni, che possono anche precludere una stima ponderata e credibile dei risparmi. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2017 e n. 70 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 6  co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte