Sentenza 21/2018 (ECLI:IT:COST:2018:21)
Massima numero 39786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39785  39787  39788  39789  39790


Titolo
Ricorso in via principale - Evocazione di norma statutaria come presupposto argomentativo della dedotta violazione di altre - Inidoneità a fungere da parametro - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, proposta dal Governo con riferimento all'art. 3 dello statuto della Regione autonoma Sardegna, che attribuisce ad essa una potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni". La norma statutaria non può fungere da parametro rispetto al quale verificare la legittimità costituzionale della legge impugnata, essendo evocata come presupposto argomentativo della dedotta violazione dell'art. 45 dello statuto medesimo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  16/03/2017  n. 4  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 45

Altri parametri e norme interposte