Sentenza 21/2018 (ECLI:IT:COST:2018:21)
Massima numero 39788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Titolo
Ricorso in via principale - Variazioni circoscrizionali tra Comuni - Lamentata violazione delle procedure regionali di consultazione popolare - Censure non ipotetiche - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Variazioni circoscrizionali tra Comuni - Lamentata violazione delle procedure regionali di consultazione popolare - Censure non ipotetiche - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per ipoteticità delle censure, del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la variazione delle circoscrizioni dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. Lo Stato può lamentare la violazione del procedimento per la variazione delle circoscrizioni comunali e, in particolare, la mancata consultazione delle popolazioni interessate, poiché tale onere procedimentale è imposto da disposizioni di rango costituzionale a garanzia del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate; non gli appartiene, invece svolgere una valutazione sul merito della scelta discrezionale assunta dal Consiglio regionale all'esito del procedimento legislativo. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018 e n. 94 del 2000).
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per ipoteticità delle censure, del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la variazione delle circoscrizioni dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. Lo Stato può lamentare la violazione del procedimento per la variazione delle circoscrizioni comunali e, in particolare, la mancata consultazione delle popolazioni interessate, poiché tale onere procedimentale è imposto da disposizioni di rango costituzionale a garanzia del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate; non gli appartiene, invece svolgere una valutazione sul merito della scelta discrezionale assunta dal Consiglio regionale all'esito del procedimento legislativo. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018 e n. 94 del 2000).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
16/03/2017
n. 4
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte