Sentenza 21/2018 (ECLI:IT:COST:2018:21)
Massima numero 39789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Titolo
Ricorso in via principale - Variazioni circoscrizionali tra Comuni - Dedotta violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost. - Riferibilità di tale parametro a Regione ad autonomia speciale, in riferimento al rispetto dell'autodeterminazione delle autonomie locali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Variazioni circoscrizionali tra Comuni - Dedotta violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost. - Riferibilità di tale parametro a Regione ad autonomia speciale, in riferimento al rispetto dell'autodeterminazione delle autonomie locali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la modificazione dei confini dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, promosso dal Governo in riferimento all'art. 45 dello statuto speciale e dell'art. 133, secondo comma, Cost., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla resistente perché il parametro costituzionale evocato è riferibile soltanto alle Regioni a statuto ordinario. Tale parametro, certamente destinato alle Regioni a statuto ordinario, tuttavia vincola, nella parte in cui riconosce il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali, anche le Regioni a statuto speciale, le quali restano peraltro libere di dare attuazione a tale principio nelle forme procedimentali ritenute più opportune. (Precedente citato: sentenza n. 453 del 1989).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la modificazione dei confini dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, promosso dal Governo in riferimento all'art. 45 dello statuto speciale e dell'art. 133, secondo comma, Cost., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla resistente perché il parametro costituzionale evocato è riferibile soltanto alle Regioni a statuto ordinario. Tale parametro, certamente destinato alle Regioni a statuto ordinario, tuttavia vincola, nella parte in cui riconosce il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali, anche le Regioni a statuto speciale, le quali restano peraltro libere di dare attuazione a tale principio nelle forme procedimentali ritenute più opportune. (Precedente citato: sentenza n. 453 del 1989).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
16/03/2017
n. 4
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 133
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 45
Altri parametri e norme interposte