Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione autonoma Sardegna - Variazioni circoscrizionali dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes - Mancato previo referendum consultivo - Contrasto con le norme costituzionale e statutaria - Violazione del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 133, secondo comma, Cost. e 45 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017. La norma censurata dal Governo ha determinato, in assenza di incertezza sulla delimitazione dei relativi confini, una sia pur limitata variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes senza previamente e direttamente sentire le popolazioni interessate. I parametri costituzionali e statutari evocati, d'identico tenore testuale, impongono la consultazione delle popolazioni interessate anche quando, come nel caso in questione, la variazione circoscrizionale non è diretta conseguenza dell'istituzione di un nuovo Comune, e a prescindere dal numero dei soggetti interessati e dalla scarsa entità dell'intervento. Né la circostanza che la richiesta di variazione sia originata da un'istanza dei cittadini, come nel caso in esame, garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate, perché la sottoscrizione di istanze costituisce un modo di espressione dell'opinione che non offre garanzie circa la libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni e, soprattutto, perché altro è il momento dell'iniziativa, altro è quello della consultazione vera e propria. Non rileva, infine, che i Consigli comunali interessati e il Consiglio regionale si siano espressi all'unanimità, poiché l'interesse garantito dall'obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni e non agli enti territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2010, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994 e n. 453 del 1989).
L'indizione di una consultazione popolare non è necessaria quando non si tratta di variare le circoscrizioni comunali, bensì di definire una situazione di incertezza. (Precedenti citati: sentenze n. 55 del 1993 e n. 743 del 1988).