Sentenza 22/2018 (ECLI:IT:COST:2018:22)
Massima numero 39791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
24/01/2018; Decisione del
24/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Casi di divieto di rilascio e di revoca - Giurisdizione del giudice amministrativo - Difetto ictu oculi, per costante e risalente giurisprudenza della Cassazione - Assenza di alcuna motivazione a sostegno della legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Patente di guida - Casi di divieto di rilascio e di revoca - Giurisdizione del giudice amministrativo - Difetto ictu oculi, per costante e risalente giurisprudenza della Cassazione - Assenza di alcuna motivazione a sostegno della legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Il rimettente non spende alcuna - sia pur solo "non implausibile" - motivazione a sostegno della sua (pertanto manifestamente non sussistente) legittimazione a sollevare, come giudice a quo, la questione, non superando, pertanto, il difetto ictu oculi di giurisdizione, come affermato da risalente e consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Il rimettente non spende alcuna - sia pur solo "non implausibile" - motivazione a sostegno della sua (pertanto manifestamente non sussistente) legittimazione a sollevare, come giudice a quo, la questione, non superando, pertanto, il difetto ictu oculi di giurisdizione, come affermato da risalente e consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte