Sentenza 22/2018 (ECLI:IT:COST:2018:22)
Massima numero 39792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
24/01/2018; Decisione del
24/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Casi di divieto di rilascio e di revoca - Questione relativa ad asseriti e non pertinenti profili - Difetto di rilevanza - Carente descrizione della fattispecie concreta ai fini della motivazione sulla rilevanza - Aggregazione di questioni senza indicazione dei parametri di rispettivo riferimento - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Patente di guida - Casi di divieto di rilascio e di revoca - Questione relativa ad asseriti e non pertinenti profili - Difetto di rilevanza - Carente descrizione della fattispecie concreta ai fini della motivazione sulla rilevanza - Aggregazione di questioni senza indicazione dei parametri di rispettivo riferimento - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Prive di rilevanza sono le questioni relative ad asseriti (e non pertinenti) profili di deteriore trattamento dei soggetti che intendano conseguire, per la prima volta, il titolo abilitativo; sono inoltre carenti della descrizione della fattispecie concreta, ai fini della motivazione sulla rilevanza, le questioni che il rimettente dichiara di far proprie, mutuandole dalle precedenti ordinanze di altri giudici, cui rinvia. Infine, tutte le questioni, non sempre chiaramente adombrate, risultano aggregate in dispositivo senza indicazione alcuna dei parametri di rispettivo riferimento.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Prive di rilevanza sono le questioni relative ad asseriti (e non pertinenti) profili di deteriore trattamento dei soggetti che intendano conseguire, per la prima volta, il titolo abilitativo; sono inoltre carenti della descrizione della fattispecie concreta, ai fini della motivazione sulla rilevanza, le questioni che il rimettente dichiara di far proprie, mutuandole dalle precedenti ordinanze di altri giudici, cui rinvia. Infine, tutte le questioni, non sempre chiaramente adombrate, risultano aggregate in dispositivo senza indicazione alcuna dei parametri di rispettivo riferimento.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte