Sentenza 22/2018 (ECLI:IT:COST:2018:22)
Massima numero 39793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
24/01/2018; Decisione del
24/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio e revoca automatica per i condannati per reati in materia di stupefacenti - Denunciata lesione del principio convenzionale di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali, come intrepretato dalla Corte EDU - Erroneità del presupposto - Non fondatezza della questione.
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio e revoca automatica per i condannati per reati in materia di stupefacenti - Denunciata lesione del principio convenzionale di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali, come intrepretato dalla Corte EDU - Erroneità del presupposto - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Tale misura non è una sanzione in senso sostanziale - alla stregua dei cosiddetti "Engel criteria", enucleabili dalla giurisprudenza della Corte EDU (per cui, tra gli altri, è impropriamente richiamato l'art. 11 Cost.) - perché, come ribadito dalla Cassazione, nei casi in esame essa non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. La revoca amministrativa, di cui alla disposizione censurata, diversamente dal "ritiro" della patente disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti, ma trova la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno. Nella logica che ispira la novella del 2009, infine, la revoca della patente anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione impugnata, per i quali la condanna sia però intervenuta dopo tale data, attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2013 e n. 80 del 2011).
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Tale misura non è una sanzione in senso sostanziale - alla stregua dei cosiddetti "Engel criteria", enucleabili dalla giurisprudenza della Corte EDU (per cui, tra gli altri, è impropriamente richiamato l'art. 11 Cost.) - perché, come ribadito dalla Cassazione, nei casi in esame essa non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. La revoca amministrativa, di cui alla disposizione censurata, diversamente dal "ritiro" della patente disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti, ma trova la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno. Nella logica che ispira la novella del 2009, infine, la revoca della patente anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione impugnata, per i quali la condanna sia però intervenuta dopo tale data, attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2013 e n. 80 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte