Sentenza 22/2018 (ECLI:IT:COST:2018:22)
Massima numero 39794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39791  39792  39793  39795


Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Condannati per reati in materia di stupefacenti, anche se di lieve entità - Prevista automaticità della revoca, in luogo della possibilità che il prefetto disponga la revoca - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati in materia di stupefacenti, di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente. La disposizione, denunciata da Tribunale di Genova in composizione collegiale, ricollega, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità e che, per di più, possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Ulteriore profilo di irragionevolezza è ravvisabile nell'automatismo della "revoca" amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre", motivandola, "per un periodo non superiore a tre anni". Se è vero che le due misure operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità, la contraddizione sta nel fatto che, mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il "dovere" di disporne la revoca.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 2

legge  15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 52

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte