Sentenza 23/2018 (ECLI:IT:COST:2018:23)
Massima numero 39826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Lavoratori autonomi - Trattamento pensionistico - Base di calcolo - Computo del periodo anteriore alla data di decorrenza del diritto a pensione, anziché di quello anteriore alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento - Denunciata irragionevolezza - Riferibilità delle censure a norma diversa da quella denunciata - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per non corretta individuazione della norma denunciata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento, sez. per le controversie di lavoro, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - degli artt. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, e 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, nelle parti in cui individuano, rispettivamente, le ultime 520 settimane e 780 settimane coperte da contribuzione - cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico - in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. L'effetto segnalato dal rimettente - per cui la disciplina censurata potrebbe irragionevolmente determinare, in caso di contribuzione conseguita per l'attività lavorativa espletata durante il periodo della cosiddetta "finestra mobile", una riduzione del trattamento pensionistico, calcolato alla data di maturazione dei requisiti - non è determinato dalle disposizioni scrutinate. È, difatti, l'art. 12, comma 2, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, come conv. in legge n. 122 del 2010, a distinguere tra maturazione dei requisiti e conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico e, conseguentemente, a porre il reale thema decidendum della questione, costituito dal rilievo e dalla qualificazione giuridica del periodo di attesa della "finestra". (Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2015, n. 59 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 47 del 2008; ordinanza n. 335 del 2010).

Atti oggetto del giudizio

legge  02/08/1990  n. 233  art. 5  co. 1

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 18

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte