Sentenza 24/2018 (ECLI:IT:COST:2018:24)
Massima numero 39811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39810  39812  39813  39814  39815  39816


Titolo
Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Consiglieri di Stato vincitori di concorso a magistrato di corte d'appello o di Cassazione - Riallineamento stipendiale, mediante riconoscimento di anzianità pari a quella maggiore effettiva di magistrato con pari qualifica che segue nel ruolo - Abrogazione retroattiva, con norma d'interpretazione autentica - Inefficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati in difformità dalla predetta interpretazione - Denunciata violazione di decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da considerare di natura giudiziale secondo i parametri convenzionali, come interpretati dalla Corte EDU - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU - dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui prevede l'abrogazione retroattiva (alla data di entrata in vigore del d.l. n. 333 del 1992) del cosiddetto riallineamento stipendiale, per cui al personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o di Cassazione a seguito di concorso l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo, con conseguente inefficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati difformemente. La norma censurata, contrariamente all'assunto delle parti, non può essere interpretata nel senso che essa farebbe salve, oltre alle sentenze passate in giudicato, anche le decisioni rese anteriormente alla sua entrata in vigore sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Sebbene le modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 abbiano trasformato il ricorso straordinario in un rimedio giustiziale sostanzialmente assimilabile ad un "giudizio", quantomeno ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, sicché l'istituto ha assunto caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo, non si può tuttavia ritenere che tale trasformazione abbia efficacia retroattiva, per cui le decisioni di ricorsi straordinari già prese in precedenza continuano a presentare la natura e la forza (non di giudicato) che l'ordinamento conferiva ad esse nel momento in cui furono assunte. Poiché tale tipo di pronuncia, nel regime anteriore alla novella, non possiede i caratteri di una decisione giudiziale, le decisioni della Corte EDU richiamate dal rimettente appaiono non pertinenti. (Precedente citato: sentenza n. 73 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 50  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13