Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale - Insussistenza dei relativi presupposti - Rigetto della richiesta.
Non può essere accolta la richiesta delle parti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, che la Corte sollevi davanti a sé stessa questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112 cod. proc. amm. e dell'art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971, in rapporto all'art. 395, n. 5), cod. proc. civ., per contrasto, il primo, con gli artt. 3, 102 e 117 Cost. e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, e, il secondo, con gli artt. 2, 3, 24 e 117 Cost. Per definire la questione sollevata dal rimettente attinente alla violazione, da parte della norma di interpretazione autentica censurata, dei parametri convenzionali in tema di equo processo, non si deve fare applicazione di nessuna delle due norme sulle quali le parti chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale.
La possibilità che la Corte costituzionale sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta: si deve trattare di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 1976, n. 195 del 1972 e n. 68 del 1961).