Regioni (competenza concorrente) - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Principi di correlazione e continenza - Definizione e ambito di applicazione - Necessità della titolarità in capo all'ente impositore di una competenza, legislativa o amministrativa, ricollegabile al presupposto del tributo - Conseguente applicabilità ai soli tributi propri autonomi regionali «originari» e non anche a quelli «ceduti» (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Lazio che, nel disciplinare l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, vi comprende anche quelle rilasciate dall'Autorità di sistema portuale). (Classif. 217005).
I principi di correlazione e continenza, previsti dall’art. 2, comma 2, lett. p), della legge n. 42 del 2009, costituiscono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, diretti a orientare lo sviluppo dell’autonomia impositiva regionale e locale; in particolare, il primo è rivolto a garantire una tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, per favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, mentre il secondo è più orientato a evitare un’eccessiva imposizione da parte delle regioni su presupposti scarsamente riconducibili agli interessi amministrati e al principio di responsabilità.
Il rispetto dei principi di correlazione e continenza implica la considerazione dell’assetto delle funzioni, richiedendo, in capo all’ente impositore, la titolarità di una competenza, legislativa o amministrativa, comunque ricollegabile al presupposto del tributo regionale o locale.
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 6, comma 3, della legge reg. Lazio n. 2 del 2013 che, nel disciplinare l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, vi ricomprende quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali. Assodato che il tributo è stato ceduto anche in riferimento alla base imponibile relativa alle concessioni rilasciate dalle dette autorità portuali, i principi di correlazione e continenza non possono venire in considerazione. Trattandosi di tributo ceduto alle regioni, infatti, la volontà di permetterne la nuova istituzione è ascrivibile allo Stato; ne consegue che i richiamati principi non vincolano quest’ultimo, che può comunque derogarvi, e nemmeno le regioni, che sono state dallo stesso autorizzate ad esercitare la potestà legislativa sul detto tributo ceduto).