Sentenza 24/2018 (ECLI:IT:COST:2018:24)
Massima numero 39814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39810  39811  39812  39813  39815  39816


Titolo
Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Consiglieri di Stato vincitori di concorso a magistrato di corte d'appello o di Cassazione - Riallineamento stipendiale, mediante riconoscimento di anzianità pari a quella maggiore effettiva di magistrato con pari qualifica che segue nel ruolo - Abrogazione retroattiva, con norma d'interpretazione autentica - Inefficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati in difformità dalla predetta interpretazione - Denunciata legge-provvedimento che incide su posizioni consolidate a seguito di decisioni definitive, con violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità dell'amministrazione - Erroneo presupposto ricostruttivo - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto ricostruttivo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui prevede l'abrogazione retroattiva (alla data di entrata in vigore del d.l. n. 333 del 1992) del cosiddetto riallineamento stipendiale, per cui al personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o di Cassazione a seguito di concorso l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo, con conseguente inefficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati difformemente. La portata e il contenuto specifico della disposizione censurata escludono che si ricada nell'ambito delle leggi-provvedimento. Essa contiene una norma di interpretazione autentica, consistente nel riconoscimento di un'incompatibilità sistematica tra due leggi che si sono succedute nel tempo. Sul piano soggettivo, i destinatari della disposizione non sono determinati o di numero limitato, perché la norma offre un'interpretazione destinata a valere non solo nei riguardi di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, avevano rapporti controversi con l'amministrazione, ma nei confronti di tutti coloro che, anche in futuro, si trovassero nella stessa situazione. Sul piano oggettivo, l'impugnata disposizione non presenta contenuto particolare e concreto, ma detta una regola di carattere astratto, destinata a risolvere in via generale l'antinomia tra corpi disciplinari succedutesi nel tempo. Sotto un diverso profilo, la semplice considerazione che la legge di interpretazione autentica si muove esclusivamente sul piano delle fonti normative ‒ con l'imposizione di uno dei significati compresi fra le possibilità di senso ragionevolmente ascrivibili al testo della disposizione interpretata ‒ conduce a negare che, adottandola, il legislatore abbia avocato a sé una determinazione normalmente affidata all'autorità amministrativa.

La fattispecie della legge-provvedimento ricorre quando con una previsione di contenuto particolare e concreto si incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto è normalmente affidato all'autorità amministrativa. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 214 del 2016, n. 282 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 50  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte