Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva delle parti - Natura perentoria del termine - Inammissibilità.
È dichiarata inammissibile la costituzione di G. S. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000. L'ordinanza di rimessione, la cui ultima notifica risale all'8 febbraio 2017, è stata pubblicata nella G.U. n. 16 del 19 aprile 2017, sicché il termine di venti giorni per la costituzione in giudizio delle parti ex art. 25 della legge n. 87 del 1953, computato ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, scadeva il 9 maggio 2017, mentre i ricorrenti nel processo principale si sono costituiti in giudizio solo il 17 maggio 2017.
Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale con riguardo alla costituzione delle parti del giudizio a quo ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 236 del 2015, 27 del 2015, n. 364 del 2010, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008).