Sentenza 24/2018 (ECLI:IT:COST:2018:24)
Massima numero 39816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
10/01/2018; Decisione del
10/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Titolo
Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Riallineamento stipendiale per i consiglieri di Stato vincitori di concorso a magistrato di corte d'appello o di Cassazione - Abrogazione retroattiva con norma d'interpretazione autentica e inefficacia di provvedimenti e decisioni difformi - Questione sollevata nel corso di giudizio di ottemperanza precluso da giudicato - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Riallineamento stipendiale per i consiglieri di Stato vincitori di concorso a magistrato di corte d'appello o di Cassazione - Abrogazione retroattiva con norma d'interpretazione autentica e inefficacia di provvedimenti e decisioni difformi - Questione sollevata nel corso di giudizio di ottemperanza precluso da giudicato - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU - dal Consiglio di Stato, sez. quarta, nel corso di giudizio di ottemperanza riproposto a seguito dell'annullamento, per difetto di giurisdizione, da parte delle sezioni unite della Cassazione, di precedente sentenza favorevole. La riproposizione in un nuovo giudizio, da parte dei medesimi ricorrenti, della stessa azione di ottemperanza trova un ostacolo evidente e insormontabile nella preclusione da giudicato, che il Presidente del Consiglio dei ministri afferma di avere eccepito nel giudizio a quo e che comunque sarebbe rilevabile d'ufficio.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU - dal Consiglio di Stato, sez. quarta, nel corso di giudizio di ottemperanza riproposto a seguito dell'annullamento, per difetto di giurisdizione, da parte delle sezioni unite della Cassazione, di precedente sentenza favorevole. La riproposizione in un nuovo giudizio, da parte dei medesimi ricorrenti, della stessa azione di ottemperanza trova un ostacolo evidente e insormontabile nella preclusione da giudicato, che il Presidente del Consiglio dei ministri afferma di avere eccepito nel giudizio a quo e che comunque sarebbe rilevabile d'ufficio.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 50
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 13