Ordinanza 25/2018 (ECLI:IT:COST:2018:25)
Massima numero 39817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/01/2018; Decisione del
10/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Soglia di punibilità, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, pari a euro 50.000 - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla soglia, più alta, prevista per la dichiarazione infedele - Sopravvenuta modifica della normativa censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Soglia di punibilità, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, pari a euro 50.000 - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla soglia, più alta, prevista per la dichiarazione infedele - Sopravvenuta modifica della normativa censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania perché riesamini, alla luce dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38, come previsto per il caso di dichiarazione infedele. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, innalzando - per quanto più interessa - la soglia di punibilità dell'illecito in esame da euro 50.000 ad euro 150.000, dunque ad un importo più elevato di quello che il giudice a quo ha chiesto di introdurre. (Precedenti specifici citati: ordinanze n. 168 del 2017, n. 141 del 2017, n. 230 del 2016, n. 229 del 2016, n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania perché riesamini, alla luce dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38, come previsto per il caso di dichiarazione infedele. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, innalzando - per quanto più interessa - la soglia di punibilità dell'illecito in esame da euro 50.000 ad euro 150.000, dunque ad un importo più elevato di quello che il giudice a quo ha chiesto di introdurre. (Precedenti specifici citati: ordinanze n. 168 del 2017, n. 141 del 2017, n. 230 del 2016, n. 229 del 2016, n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte