Ordinanza 26/2018 (ECLI:IT:COST:2018:26)
Massima numero 39818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge prov. Trento n. 14 del 2016, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., nonché in riferimento all'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972. (Nella specie, la rinuncia è motivata in ragione delle modifiche alla norma impugnata).

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 107 del 2017 e n. 189 del 2016; ordinanze n. 224 del 2017 e n. 204 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  05/08/2016  n. 14  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23