Thema decidendum - Questioni formulate dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Possibile ampliamento del contenuto dell'ordinanza di rimessione - Esclusione.
Il principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rinvio esclude la possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie. (Nella specie, non sono presi in considerazione gli argomenti a sostegno della illegittimità della norma censurata contenuti nelle memorie depositate dalle parti costituite nel giudizio incidentale).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017, n. 250 del 2017, n. 35 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016 e n. 96 del 2016).