Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della norma censurata - Inapplicabilità nel giudizio a quo in base al principio tempus regit actum - Ininfluenza sulla rilevanza della questione.
Non influisce sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale - aventi ad oggetto gli artt. 3 e 4, comma 1, lett. b), n. 3), del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 - la modifica apportata dall'art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che le scommesse sportive non sono più tassate sull'ammontare della singola giocata, ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. I giudizi a quibus attengono alla pretesa fiscale relativa alle annualità 2008 e 2009, mentre la norma sopravvenuta si riferisce ai periodi di imposta successivi al 1° gennaio 2016.
In virtù del principio tempus regit actum, la legittimità degli atti impugnati nei giudizi a quibus deve essere esaminata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione.