Sentenza 27/2018 (ECLI:IT:COST:2018:27)
Massima numero 39823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 14/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Titolo
Imposte e tasse - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Individuazione dei soggetti passivi - Equiparazione, con norma di interpretazione autentica, tra gestore per conto terzi (titolare di ricevitoria) e gestore per conto proprio (bookmaker), compresi quelli privi di concessione - Traslazione, con riferimento ai rapporti precedenti al 2011, del carico tributario dal titolare della ricevitoria al bookmaker - Impossibilità - Lesione del principio di capacità contributiva - Illegittimità costituzionale parziale.
Imposte e tasse - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Individuazione dei soggetti passivi - Equiparazione, con norma di interpretazione autentica, tra gestore per conto terzi (titolare di ricevitoria) e gestore per conto proprio (bookmaker), compresi quelli privi di concessione - Traslazione, con riferimento ai rapporti precedenti al 2011, del carico tributario dal titolare della ricevitoria al bookmaker - Impossibilità - Lesione del principio di capacità contributiva - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione de principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., l'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e l'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Tale scelta tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, che consente al titolare della ricevitoria di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. Tuttavia, con riferimento alle annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, la disposizione censurata si applica, in mancanza di una regolazione degli effetti transitori, anche ai rapporti negoziali già perfezionati, senza che possa aver luogo la traslazione dell'imposta, giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge interpretativa.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione de principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., l'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e l'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Tale scelta tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, che consente al titolare della ricevitoria di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. Tuttavia, con riferimento alle annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, la disposizione censurata si applica, in mancanza di una regolazione degli effetti transitori, anche ai rapporti negoziali già perfezionati, senza che possa aver luogo la traslazione dell'imposta, giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge interpretativa.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/12/1998
n. 504
art. 3
co.
legge
13/12/2010
n. 220
art. 1
co. 66
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte