Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens consistente nella sola proroga della disposizione censurata - Necessità della restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Esclusione. (Classif. 111011).
Quando lo ius superveniens, limitandosi a spostare in avanti il termine finale di vigenza della norma censurata, non incide sulla sua applicazione ai fatti pregressi deve escludersi la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza; quando lo stesso, inoltre, non si muove nella direzione auspicata dal rimettente, aggravando, così, i denunciati vizi di legittimità costituzionale, va esclusa anche la necessità di una restituzione degli atti per una nuova valutazione sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44348; S. 51/2019 - mass 42272; S. 125/2018- mass. 41327; S. 33/2018 - mass. 39859; S. 257/2017 - mass. 40301).
Quando lo ius superveniens incide solo sull’orizzonte temporale della disposizione censurata lo scrutinio di legittimità costituzionale va condotto sulla disposizione medesima come da ultimo modificata, rimanendo sostanzialmente invariata la norma in essa contenuta e, con essa, le censure che la investono. (Precedenti: S. 165/2020 - mass. 43303; S. 44/2018 - mass. 39912; S. 84/1996 - mass. 22262).