Sentenza 132/2024 (ECLI:IT:COST:2024:132)
Massima numero 46340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  06/06/2024;  Decisione del  06/06/2024
Deposito del 16/07/2024; Pubblicazione in G. U. 17/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46341  46342


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens consistente nella sola proroga della disposizione censurata - Necessità della restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Esclusione. (Classif. 111011).

Testo

Quando lo ius superveniens, limitandosi a spostare in avanti il termine finale di vigenza della norma censurata, non incide sulla sua applicazione ai fatti pregressi deve escludersi la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza; quando lo stesso, inoltre, non si muove nella direzione auspicata dal rimettente, aggravando, così, i denunciati vizi di legittimità costituzionale, va esclusa anche la necessità di una restituzione degli atti per una nuova valutazione sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44348; S. 51/2019 - mass 42272; S. 125/2018- mass. 41327; S. 33/2018 - mass. 39859; S. 257/2017 - mass. 40301).

Quando lo ius superveniens incide solo sull’orizzonte temporale della disposizione censurata lo scrutinio di legittimità costituzionale va condotto sulla disposizione medesima come da ultimo modificata, rimanendo sostanzialmente invariata la norma in essa contenuta e, con essa, le censure che la investono. (Precedenti: S. 165/2020 - mass. 43303; S. 44/2018 - mass. 39912; S. 84/1996 - mass. 22262).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte