Sentenza 27/2018 (ECLI:IT:COST:2018:27)
Massima numero 39824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 14/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Titolo
Imposte e tasse - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Individuazione dei soggetti passivi - Equiparazione, con norma di interpretazione autentica, tra gestore per conto terzi (titolare di ricevitoria) e gestore per conto proprio (bookmaker), compresi quelli privi di concessione - Ragionevolezza della scelta - Possibile traslazione, per i rapporti successivi al 2011, del carico tributario dal titolare della ricevitoria al bookmaker - Salvaguardia del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Individuazione dei soggetti passivi - Equiparazione, con norma di interpretazione autentica, tra gestore per conto terzi (titolare di ricevitoria) e gestore per conto proprio (bookmaker), compresi quelli privi di concessione - Ragionevolezza della scelta - Possibile traslazione, per i rapporti successivi al 2011, del carico tributario dal titolare della ricevitoria al bookmaker - Salvaguardia del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta successive al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La scelta di equiparare, a fini tributari, il titolare della ricevitoria al bookmaker non risulta irragionevole, non solo perché il primo, sebbene non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge un'attività di gestione attraverso la propria organizzazione imprenditoriale; ma anche perché risponde a un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco. La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, data di entrata in vigore della disposizione interpretativa del 2010, non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta successive al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La scelta di equiparare, a fini tributari, il titolare della ricevitoria al bookmaker non risulta irragionevole, non solo perché il primo, sebbene non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge un'attività di gestione attraverso la propria organizzazione imprenditoriale; ma anche perché risponde a un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco. La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, data di entrata in vigore della disposizione interpretativa del 2010, non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/12/1998
n. 504
art. 3
co.
legge
13/12/2010
n. 220
art. 1
co. 66
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte