Ambiente - Bonifica della discarica "Razzaboni" - Diffida del Presidente del Consiglio dei ministri al Comune di san Giovanni in Persiceto e alla Regione Emilia-Romagna ai fini della conclusione del relativo procedimento - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Denunciata carenza del presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo statale, asserita erronea individuazione della Regione quale amministrazione responsabile dell'adempimento comunitario - [Assenza di tono costituzionale] - Inammissibilità del conflitto.
È dichiarato inammissibile [,per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 120, secondo comma, e 117, commi secondo, lett. s), e quinto, Cost, come rispettivamente attuati dall'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003 e dall'art. 41 della legge n. 234 del 2012 e in relazione all'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006 - avverso il d.P.C.m. del 26 novembre 2015, con cui si diffida la ricorrente e il Comune di San Giovanni in Persiceto ai fini della conclusione del procedimento di messa in sicurezza dell'area della discarica "Razzaboni", nonché si rigetta implicitamente la richiesta del Presidente della Giunta regionale di rettifica o revoca della diffida medesima. L'impugnativa proposta dalla ricorrente - che non lamenta l'invasione, da parte dello Stato, di una sua competenza costituzionale (riconoscendo, anzi, l'esclusiva competenza statale in materia), ma l'illegittimità dell'atto di diffida, per carenza del presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo statale - si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia, che avrebbe dovuto essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione. (Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2014, n. 52 del 2013, n. 90 del 2011, n. 235 del 2008 e n. 380 del 2007).
Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzione, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale; qualora ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2014, n. 52 del 2013, n. 90 del 2011, n. 235 del 2008, n. 380 del 2007, n. 95 del 2003 e n. 467 del 1997).