Sentenza 28/2018 (ECLI:IT:COST:2018:28)
Massima numero 39829
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/01/2018; Decisione del
09/01/2018
Deposito del 14/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Titolo
Conflitto di attribuzione tra enti - Addebito di responsabilità della Regione - Sospensione a tempo indeterminato del relativo termine di adempimento - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezioni preliminare.
Conflitto di attribuzione tra enti - Addebito di responsabilità della Regione - Sospensione a tempo indeterminato del relativo termine di adempimento - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezioni preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, motivata dalla sostanziale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato decisa in sede di Conferenza unificata il 26 maggio 2016, del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". La sospensione non riguarda l'atto in sé, bensì il termine di novanta giorni ivi previsto per adempiere, restando impregiudicato il presupposto dell'atto, ossia la responsabilità della Regione, oggetto di specifica censura.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, motivata dalla sostanziale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato decisa in sede di Conferenza unificata il 26 maggio 2016, del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". La sospensione non riguarda l'atto in sé, bensì il termine di novanta giorni ivi previsto per adempiere, restando impregiudicato il presupposto dell'atto, ossia la responsabilità della Regione, oggetto di specifica censura.
Atti oggetto del giudizio
nota della Ragioneria Generale dello Stato
01/04/2016
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte