Sentenza 28/2018 (ECLI:IT:COST:2018:28)
Massima numero 39830
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/01/2018; Decisione del
09/01/2018
Deposito del 14/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Titolo
Ambiente - Bonifica della discarica "Razzaboni" - Condanna della Corte di giustizia UE a seguito di procedura di infrazione comunitaria - Nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di San Giovanni in Persiceto, di avvio del procedimento di rivalsa per il recupero di somme pagate - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione, nonché assenza dei presupposti per l'azione di rivalsa - [Assenza di tono costituzionale] - Inammissibilità del conflitto.
Ambiente - Bonifica della discarica "Razzaboni" - Condanna della Corte di giustizia UE a seguito di procedura di infrazione comunitaria - Nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di San Giovanni in Persiceto, di avvio del procedimento di rivalsa per il recupero di somme pagate - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione, nonché assenza dei presupposti per l'azione di rivalsa - [Assenza di tono costituzionale] - Inammissibilità del conflitto.
Testo
È dichiarato inammissibile [, per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (in relazione all'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 8 della legge n. 131 del 2003, 41 e 43, comma 7, della legge n. 234 del 2012, attuativi dell'art. 120, secondo comma, Cost.; nonché, in via residuale, per l'insussistenza dei presupposti per l'azione di rivalsa, di cui all'art. 43, coma 4, della legge n. 234 del 2012 - avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". L'atto impugnato è censurato essenzialmente nella parte in cui individua aprioristicamente i soggetti responsabili dell'inadempimento alla base della futura rivalsa, in assenza però d'istruttoria ai sensi della legislazione in materia; ciò che si lamenta, dunque, è l'erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, e non un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze. Ne consegue che, invocandosi una mera violazione di legge, la stessa sarà sindacabile, semmai, nelle sedi giurisdizionali competenti.
È dichiarato inammissibile [, per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (in relazione all'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 8 della legge n. 131 del 2003, 41 e 43, comma 7, della legge n. 234 del 2012, attuativi dell'art. 120, secondo comma, Cost.; nonché, in via residuale, per l'insussistenza dei presupposti per l'azione di rivalsa, di cui all'art. 43, coma 4, della legge n. 234 del 2012 - avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". L'atto impugnato è censurato essenzialmente nella parte in cui individua aprioristicamente i soggetti responsabili dell'inadempimento alla base della futura rivalsa, in assenza però d'istruttoria ai sensi della legislazione in materia; ciò che si lamenta, dunque, è l'erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, e non un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze. Ne consegue che, invocandosi una mera violazione di legge, la stessa sarà sindacabile, semmai, nelle sedi giurisdizionali competenti.
Atti oggetto del giudizio
nota della Ragioneria Generale dello Stato
01/04/2016
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 05/06/2003
n. 131
art. 8
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 250
legge 24/12/2012
n. 234
art. 41
legge 24/12/2012
n. 234
art. 43
co. 4
legge 24/12/2012
n. 234
art. 43
co. 7