Sentenza 29/2018 (ECLI:IT:COST:2018:29)
Massima numero 39832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 14/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39831  39833  39834


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione mediante ruoli - Riorganizzazione della procedura esecutiva - Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) - Applicabilità anche per i tributi regionali (salve alcune esclusioni) - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia tributaria e finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 6, commi 1 e 10, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con mod., in legge n. 225 del 2016, che prevede - nel più ampio contesto normativo caratterizzato dallo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, con conseguente attribuzione delle relative funzioni ad un apposito ente pubblico economico (Agenzia delle entrate-Riscossione), sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio della stessa Agenzia - la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle). La finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l'ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale; si è pertanto in presenza di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli, caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati. Ricorrono, dunque, le condizioni che legittimano l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del "coordinamento [...] del sistema tributario". Neppure sussiste la lesione dell'autonomia finanziaria "sostanziale" della Regione, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova del fatto che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali, e in misura tale da comprometterne la funzionalità.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/10/2016  n. 193  art. 6  co. 1

decreto-legge  22/10/2016  n. 193  art. 6  co. 10

legge  01/12/2016  n. 225  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte