Sentenza 29/2018 (ECLI:IT:COST:2018:29)
Massima numero 39833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 14/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39831  39832  39834


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, come conv., è ammissibile la questione proposta dalla Regione ricorrente in relazione all'art. 3 Cost., sotto i profili della disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza, poiché viene adeguatamente correlata agli ulteriori parametri di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in relazione all'art. 119 Cost.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono denunciare la violazione di parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze soltanto se vi sia un'adeguata motivazione circa la ridondanza della violazione sul riparto stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017 e n. 169 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/10/2016  n. 193  art. 6  co. 

legge  01/12/2016  n. 225  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte