Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, come conv., è ammissibile la questione proposta dalla Regione ricorrente in relazione all'art. 3 Cost., sotto i profili della disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza, poiché viene adeguatamente correlata agli ulteriori parametri di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in relazione all'art. 119 Cost.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono denunciare la violazione di parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze soltanto se vi sia un'adeguata motivazione circa la ridondanza della violazione sul riparto stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017 e n. 169 del 2017).