Sentenza 29/2018 (ECLI:IT:COST:2018:29)
Massima numero 39834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 14/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39831  39832  39833


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione mediante ruoli - Riorganizzazione della procedura esecutiva - Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) - Possibilità di non adesione per gli enti territoriali che utilizzano l'ingiunzione fiscale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia tributaria e finanziaria regionale, disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 (sotto i profili della disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza), Cost. - dell'art. 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con mod., in legge n. 225 del 2016, nella parte in cui consente alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, che utilizzano per la riscossione coattiva l'ingiunzione fiscale, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, di non aderire alla definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle), mentre non riconosce la stessa facoltà agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale, attraverso l'agente della riscossione. Le esigenze unitarie che caratterizzano la riforma della riscossione mediante ruoli impongono una regolamentazione centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati; occorre inoltre considerare che la riforma ha un ambito specifico e limitato, che trova la sua ratio giustificatrice nell'affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all'ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli. Da questo ambito rimane estraneo il sistema dell'ingiunzione, che è gestito dagli enti impositori, direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Se ciò nonostante il legislatore statale ha ritenuto di prendere in considerazione anche questa procedura esecutiva, appare corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze; il diverso trattamento tra i due metodi di riscossione non comporta disparità di trattamento né irragionevolezza, attesa la loro differenza strutturale proprio sul punto qualificante dell'intervento legislativo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/10/2016  n. 193  art. 6  co. 

legge  01/12/2016  n. 225  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte