Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Carattere composito - Funzione preventiva, risarcitoria e sanzionatoria - Disciplina dell'elemento soggettivo - Necessità di un punto di equilibrio nella ripartizione del rischio tra l'apparato e l'agente pubblico, anche al fine di evitare la c.d. burocrazia difensiva - Conseguente discrezionalità del legislatore, col limite della ragionevolezza - Necessaria valutazione del contesto istituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione che limita provvisoriamente, in ragione della crisi connessa al COVID-19, poi prorogata al 31 dicembre 2024, la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose. Auspicio per una complessiva riforma della responsabilità amministrativa). (Classif. 219001).
La responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ha un carattere composito in ragione del concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria. Pur combinando tali elementi, e nonostante in più aspetti si discosti dall’archetipo della comune disciplina civilistica, essa tuttavia non smarrisce la sua natura risarcitoria di fondo, essendo ancorata al danno subito. (Precedenti: S. 123/2023 - mass. 45678; S. 203/2022 - mass. 45142; S. 355/2010 - mass. 35180; S. 453 del 1998 - mass. 24378; S. 371/1998 - mass. 24247).
Nel passaggio da un’amministrazione che, secondo il modello dello Stato di diritto liberale, doveva dare semplicemente esecuzione alla legge all’amministrazione di risultato, l’ampia discrezionalità diventa una componente essenziale: il che, in un ambiente in cui la complessità istituzionale, sociale e giuridica è andata progressivamente crescendo, accresce la possibilità di errori da parte dell’agente pubblico, ingenerando il rischio della sua inazione (c.d. burocrazia difensiva).
La disciplina della responsabilità amministrativa e, in particolare, del suo elemento soggettivo – limitato ai soli casi di dolo o colpa grave – si sostanzia nella scelta della ripartizione del rischio dell’attività tra l’apparato e l’agente pubblico, al fine di trovare un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo. Tale punto di equilibrio non può essere fissato una volta per tutte ma deve essere modulato in funzione del contesto istituzionale, giuridico e storico in cui opera l’agente pubblico e del bilanciamento che il legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, intende effettuare. (Precedenti: S. 203/2022 - mass. 45142; S. 355/2010 - mass. 35180; S. 371/1998 - mass. 24247).
La concreta configurazione della responsabilità amministrativa e la definizione del margine di discostamento dai principi comuni della materia sono rimessi alla discrezionalità del legislatore con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta. (Precedenti: S. 123/2023 - mass. 45679; S. 203/2022 - mass. 45141; S. 355/2010 - mass. 35180; S. 371/1998 - mass. 24247; S. 1032/1988; S. 411/1988 - mass. 13707; O. 168/2019 - mass. 42428; O. 286/2011 - mass. 35893; O. 221/2011 - mass. 35760; O. 219/2011 - mass. 35758).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ha introdotto una disciplina provvisoria, prorogata con successivi decreti-legge fino al 31 dicembre 2024, che, quanto alle condotte attive, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle sole ipotesi dolose. La disposizione censurata – pur modificando, in via temporanea, la disciplina dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, ancorata a regime, al dolo e alla colpa grave – non è irragionevole: essa trova, infatti, idonea giustificazione sia in ragione del peculiarissimo contesto economico e sociale dovuto all’emergenza pandemica da COVID-19 – del quale intende fronteggiare le ricadute economiche – sia per la provvisorietà della disciplina posta. Il legislatore ha ritenuto indispensabile che l’amministrazione pubblica non fosse, a causa della sua inerzia, di ostacolo alla ripresa economica; ciò a tutela di interessi vitali della società italiana, di rilevanza costituzionale, quali l’eguaglianza, il diritto al lavoro, l’effettività dei diritti sociali e la libertà di iniziativa economica Le proroghe della disposizione censurata trovano, invece, giustificazione nel peculiare contesto di attuazione del PNRR, ove ogni ritardo delle amministrazioni può compromettere il rispetto del cronoprogramma, potendo pregiudicare interessi di rilevanza costituzionale, quali il rispetto degli obblighi assunti in sede UE, la tutela dell’ambiente, la realizzazione di un’economia sostenibile, l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, gli interessi delle future generazioni, l’eguaglianza, anche di genere e, infine, la coesione territoriale. La scelta di combattere la burocrazia difensiva su “grande scala” non è nemmeno manifestamente incongrua, in ragione del contesto citato e della difficoltà di individuare ex ante e in maniera esaustiva le attività rispondenti al bisogno di favorire la ripresa economica. Né sussiste una disparità di trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, trattandosi di categorie non omogenee, soggette a statuti diversi anche in punto di responsabilità. In assenza di nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività tra l’amministrazione e l’agente pubblico, alla scadenza della disposizione censurata il fenomeno della “burocrazia difensiva” sarebbe destinato a riespandersi per cui è richiesta una complessiva riforma della responsabilità amministrativa per ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le trasformazioni dell’amministrazione e del contesto in cui essa opera). (Precedenti: S. 8/2022; S. 178/2015 - mass. 38537; S. 120/2012 - mass. 36320; S. 146/2008 - mass. 32424).