Ordinanza 31/2018 (ECLI:IT:COST:2018:31)
Massima numero 39843
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 16/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Consiglio superiore della magistratura - Agenti contabili operanti nel proprio ambito - Assoggettamento al giudizio di conto di competenza della Corte dei conti - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal CSM in relazione a nota presidenziale e sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - Sopraggiunta dichiarazione di nullità della suddette sentenza, per vizio procedurale - Successiva istanza di cessazione della materia del contendere, da intendersi come atto di rinuncia - Mancata costituzione della Corte dei conti - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto, per rinuncia, il processo relativo al conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal CSM in relazione a una nota del Presidente della sez. giur. per il Lazio della Corte dei conti, con cui si invita il CSM a comunicare i nominativi e le funzioni specifiche dei soggetti qualificati agenti contabili operanti nel proprio ambito, e a presentare i conti a partire dal 2010; e alla sentenza n. 70 del 2016 della medesima sez., che ha dichiarato gli agenti contabili operanti nell'ambito del CSM soggetti al giudizio di conto. L'istanza depositata dal difensore del CSM - su conferimento, da parte del Vice Presidente del CSM, del mandato "allo specifico fine di rinunciare agli atti del presente giudizio", a seguito della sentenza della terza sez. giur. d'appello della Corte dei conti, che ha annullato la sentenza n. 70 del 2016 per vizio procedurale - pur se volta alla "definizione del giudizio per cessata materia del contendere", si deve intendere come atto di rinuncia, dal momento che in essa si ricorda la suddetta procura conferita dal vice Presidente del CSM.

Ai sensi dell'art. 24, comma 6, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, la rinuncia al ricorso, intervenuta in mancanza di costituzione in giudizio del resistente, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

 21/05/2015  n.   art.   co. 

 17/02/2016  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 24    co. 6