Sentenza 32/2018 (ECLI:IT:COST:2018:32)
Massima numero 39845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
24/01/2018; Decisione del
24/01/2018
Deposito del 19/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Titolo
Contratto, atto e negozio giuridico - Compravendita di immobile da costruire - Tutele dell'acquirente previste dal d.lgs. n. 122 del 2005 - Applicabilità della garanzia fideiussoria ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di esso, relativi a immobili il cui permesso di costruire sia stato richiesto anteriormente - Esclusione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Contratto, atto e negozio giuridico - Compravendita di immobile da costruire - Tutele dell'acquirente previste dal d.lgs. n. 122 del 2005 - Applicabilità della garanzia fideiussoria ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di esso, relativi a immobili il cui permesso di costruire sia stato richiesto anteriormente - Esclusione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005, che esclude l'obbligo della garanzia fideiussoria dei contratti di compravendita di immobili da costruire per quelli che, seppur stipulati nella vigenza della nuova normativa, avessero riguardato immobili da costruire per i quali il permesso o altra denuncia o provvedimento abilitativo fosse stato richiesto anteriormente. Nel giudizio a quo è pacifico che il permesso di costruire non sia stato nemmeno richiesto al momento della prenotazione dell'immobile, e quindi in nessun caso viene in rilievo tale disciplina di regime transitorio, di iniziale esenzione dell'obbligo fideiussorio, neppure nella prospettiva della pronuncia additiva richiesta dal giudice rimettente.
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005, che esclude l'obbligo della garanzia fideiussoria dei contratti di compravendita di immobili da costruire per quelli che, seppur stipulati nella vigenza della nuova normativa, avessero riguardato immobili da costruire per i quali il permesso o altra denuncia o provvedimento abilitativo fosse stato richiesto anteriormente. Nel giudizio a quo è pacifico che il permesso di costruire non sia stato nemmeno richiesto al momento della prenotazione dell'immobile, e quindi in nessun caso viene in rilievo tale disciplina di regime transitorio, di iniziale esenzione dell'obbligo fideiussorio, neppure nella prospettiva della pronuncia additiva richiesta dal giudice rimettente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/06/2005
n. 122
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte