Sentenza 32/2018 (ECLI:IT:COST:2018:32)
Massima numero 39846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 19/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39844  39845  39847  39848  39849  39850  39851


Titolo
Contratto, atto e negozio giuridico - Compravendita di immobile da costruire - Tutele dell'acquirente previste dal d.lgs. n. 122 del 2005 - Obbligo di indicare nel contratto gli estremi del permesso di costruire, o della sua richiesta, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo - Inapplicabilità ai contratti preliminari relativi a immobili per i quali non è stato richiesto il permesso di costruire (acquisti c.d. sulla carta) - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 122 del 2005, che prescrive che il contratto di compravendita di immobili da costruire deve contenere gli estremi del permesso di costruire (o della sua richiesta se non ancora rilasciato), nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione. Tale prescrizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, opera nei limiti in cui un permesso di costruire sia stato rilasciato o almeno richiesto. La richiesta del rimettente, di estendere la garanzia fideiussoria di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. anche all'acquisto di immobili per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire (acquisti c.d. sulla carta), non tocca la prescrizione corrente, che comunque conserverebbe il suo ambito di applicazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  20/06/2005  n. 122  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte