Sentenza 32/2018 (ECLI:IT:COST:2018:32)
Massima numero 39847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 19/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39844  39845  39846  39848  39849  39850  39851


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Possibile estensione della normativa di tutela dell'acquirente di immobile da costruire - Incidenza sull'accoglimento della domanda della parte attrice nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 122 del 2005 che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo della normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di tali immobili. Solo estendendo, come richiede il rimettente, la nozione di "immobile da costruire" anche agli immobili per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire - e quindi indistintamente a tutti gli immobili da costruire - la domanda della parte attrice potrebbe, in ipotesi, essere accolta, dal momento che, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, avente ad oggetto l'acquisto di immobili c.d. sulla carta, non trova applicazione la normativa di tutela dell'acquirente, e segnatamente la nullità di protezione per inadempimento dell'obbligo di approntare la garanzia fideiussoria in suo favore.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  20/06/2005  n. 122  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte