Sentenza 32/2018 (ECLI:IT:COST:2018:32)
Massima numero 39848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
24/01/2018; Decisione del
24/01/2018
Deposito del 19/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Ritenuta impraticabilità da parte del rimettente in base al dato testuale - Ammissibilità della questione.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Ritenuta impraticabilità da parte del rimettente in base al dato testuale - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 122 del 2005 che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo della normativa di tutela in questione. L'esclusione, da parte del rimettente, di una diversa lettura della disposizione censurata in chiave di interpretazione adeguatrice è plausibile, avendo il giudice a quo puntualmente e correttamente rilevato che il dato testuale non consente l'estensione della speciale normativa in questione anche alle ipotesi di acquisto di immobile da costruire per il quale non sia stato ancora richiesto il relativo permesso (c.d. acquisto sulla carta), il cui relativo contratto preliminare è in sé lecito, potendo la prestazione di cose future essere dedotta nel contratto ai sensi dell'art. 1348 cod. civ., salvi i particolari divieti di legge, ed essendo legittima la vendita di cose future. Né a diversa conclusione conduce la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso possa desumersi, per induzione, dalla previsione dell'obbligo di garanzia fideiussoria e dalla complessiva normativa di protezione prevista dal d.lgs. n. 122 del 2005, un divieto di porre come oggetto del contratto di compravendita di cosa futura un immobile da costruire che, in ragione della mancanza non solo del permesso di costruire ma anche della richiesta dello stesso, non renda operante tale tutela speciale.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 122 del 2005 che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo della normativa di tutela in questione. L'esclusione, da parte del rimettente, di una diversa lettura della disposizione censurata in chiave di interpretazione adeguatrice è plausibile, avendo il giudice a quo puntualmente e correttamente rilevato che il dato testuale non consente l'estensione della speciale normativa in questione anche alle ipotesi di acquisto di immobile da costruire per il quale non sia stato ancora richiesto il relativo permesso (c.d. acquisto sulla carta), il cui relativo contratto preliminare è in sé lecito, potendo la prestazione di cose future essere dedotta nel contratto ai sensi dell'art. 1348 cod. civ., salvi i particolari divieti di legge, ed essendo legittima la vendita di cose future. Né a diversa conclusione conduce la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso possa desumersi, per induzione, dalla previsione dell'obbligo di garanzia fideiussoria e dalla complessiva normativa di protezione prevista dal d.lgs. n. 122 del 2005, un divieto di porre come oggetto del contratto di compravendita di cosa futura un immobile da costruire che, in ragione della mancanza non solo del permesso di costruire ma anche della richiesta dello stesso, non renda operante tale tutela speciale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/06/2005
n. 122
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte