Sentenza 32/2018 (ECLI:IT:COST:2018:32)
Massima numero 39850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 19/02/2018; Pubblicazione in G. U. 21/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39844  39845  39846  39847  39848  39849  39851


Titolo
Contratto, atto e negozio giuridico - Compravendita di immobile da costruire - Tutele dell'acquirente previste dal d.lgs. n. 122 del 2005 - Applicabilità ai soli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire - Conseguente inapplicabilità ai contratti preliminari relativi a immobili per i quali non è stato richiesto il permesso di costruire (acquisti c.d. sulla carta) - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 122 del 2005, che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo della normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti. L'elemento differenziale tra tale fattispecie e quella diversa dell'immobile da costruire per il quale non sia stato nemmeno richiesto il relativo permesso è che nella prima ipotesi sussiste un contesto di legalità sotto l'aspetto urbanistico che radica nel promittente acquirente, persona fisica, quel particolare affidamento indotto dall'avvenuto rilascio del permesso di costruire, o almeno della già presentata domanda per il suo ottenimento, e per la cui tutela il legislatore appronta l'obbligo della garanzia fideiussoria che necessariamente accompagna la compravendita. L'acquisto di immobili da costruire c.d. "sulla carta" è operazione economica maggiormente rischiosa - benché non illecita, né meramente aleatoria - per il promittente acquirente, la cui tutela è quella codicistica, ai sensi dell'art. 1472, secondo comma, cod. civ. Rientra quindi nella discrezionalità del legislatore perimetrare l'apparato delle garanzie in esame riferendole alla compravendita di immobili la cui futura costruzione già si collochi nell'alveo del rispetto della normativa urbanistica, per essere stato almeno richiesto il permesso di costruire.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  20/06/2005  n. 122  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte