Thema decidendum - Censura proposta dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Ampliamento rispetto alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione - Estraneità dell'ulteriore censura.
Resta estranea allo scrutinio di costituzionalità - nel giudizio di legittimità costituzionale promosso, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, avente ad oggetto l'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, come conv. - l'ulteriore censura, non contenuta nell'ordinanza di rimessione, formulata dalla parte costituita, la quale ha denunciato anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, del Protocollo addizionale alla CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU.
Per costante giurisprudenza costituzionale non è consentito alle parti ampliare - con la deduzione di ulteriori questioni e profili di costituzionalità - il thema decidendum del giudizio incidentale, che resta limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).