Sentenza 33/2018 (ECLI:IT:COST:2018:33)
Massima numero 39864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 21/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Titolo
Reati e pene - Provvedimenti di contrasto della criminalità organizzata - Confisca c.d. allargata - Estensione al reato di ricettazione - Applicabilità della misura da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità della questione.
Reati e pene - Provvedimenti di contrasto della criminalità organizzata - Confisca c.d. allargata - Estensione al reato di ricettazione - Applicabilità della misura da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., nonostante che la Corte d'appello di Reggio Calabria, giudice rimettente, sia stata chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità della confisca "allargata" in veste di giudice dell'esecuzione. È pacifico in giurisprudenza che la confisca c.d. allargata, prevista dalla norma censurata, stante la sua natura obbligatoria, possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., qualora non vi abbia provveduto il giudice della cognizione. La giurisprudenza è, altresì, unanime nel ritenere che la misura possa essere disposta senza formalità con ordinanza (c.d. procedura de plano), perché l'iniziale deficit di garanzie verrebbe colmato dalla facoltà dell'interessato di attivare, mediante opposizione, il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., che assicura il contraddittorio e l'acquisizione delle prove, come avvenuto nel procedimento a quo (soluzione normativamente recepita dal comma 4-sexies dell'art. censurato, aggiunto dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017).
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., nonostante che la Corte d'appello di Reggio Calabria, giudice rimettente, sia stata chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità della confisca "allargata" in veste di giudice dell'esecuzione. È pacifico in giurisprudenza che la confisca c.d. allargata, prevista dalla norma censurata, stante la sua natura obbligatoria, possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., qualora non vi abbia provveduto il giudice della cognizione. La giurisprudenza è, altresì, unanime nel ritenere che la misura possa essere disposta senza formalità con ordinanza (c.d. procedura de plano), perché l'iniziale deficit di garanzie verrebbe colmato dalla facoltà dell'interessato di attivare, mediante opposizione, il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., che assicura il contraddittorio e l'acquisizione delle prove, come avvenuto nel procedimento a quo (soluzione normativamente recepita dal comma 4-sexies dell'art. censurato, aggiunto dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art. 12
co. 1
legge
07/08/1992
n. 356
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte