Sentenza 33/2018 (ECLI:IT:COST:2018:33)
Massima numero 39865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 21/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Titolo
Reati e pene - Provvedimenti di contrasto della criminalità organizzata - Confisca c.d. allargata - Estensione al reato di ricettazione - Denunciata irragionevolezza della norma - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Reati e pene - Provvedimenti di contrasto della criminalità organizzata - Confisca c.d. allargata - Estensione al reato di ricettazione - Denunciata irragionevolezza della norma - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, conv., con mod., in legge n. 356 del 1992, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la speciale confisca "allargata" prevista dal medesimo articolo censurato. Al contrario di quanto ritenuto dal rimettente - secondo cui il delitto di ricettazione, unicum tra i reati presupposto della confisca, sarebbe privo, per l'eterogeneità della platea dei condannati, delle connotazioni che rendono razionalmente giustificabile la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura - la norma censurata richiama una serie di delitti che, in fatto, possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi dalla criminalità organizzata. La stessa presunzione resta inoltre circoscritta, per un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in un ambito di "ragionevolezza temporale" tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato spia. Nell'ottica di valorizzazione della ratio legis, infine, il giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. (Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2008 e n. 48 del 1994).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, conv., con mod., in legge n. 356 del 1992, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la speciale confisca "allargata" prevista dal medesimo articolo censurato. Al contrario di quanto ritenuto dal rimettente - secondo cui il delitto di ricettazione, unicum tra i reati presupposto della confisca, sarebbe privo, per l'eterogeneità della platea dei condannati, delle connotazioni che rendono razionalmente giustificabile la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura - la norma censurata richiama una serie di delitti che, in fatto, possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi dalla criminalità organizzata. La stessa presunzione resta inoltre circoscritta, per un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in un ambito di "ragionevolezza temporale" tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato spia. Nell'ottica di valorizzazione della ratio legis, infine, il giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. (Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2008 e n. 48 del 1994).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art. 12
co. 1
legge
07/08/1992
n. 356
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte