Sentenza 133/2024 (ECLI:IT:COST:2024:133)
Massima numero 46294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PROSPERETTI  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  09/05/2024;  Decisione del  09/05/2024
Deposito del 18/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46295  46296  46297  46298


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali asseritamente lesi - Inammissibilità di una motivazione meramente assertiva o generica - Vizi deducibili dalle regioni - Ipotizzata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Condizioni di ammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni promosse dalla Regione Campania aventi ad oggetto la modifica dei criteri di riparto del Fondo TPL). (Classif. 113003).

Testo

L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti: S. 193/2023 - mass. 45803; S. 155/2023 - mass. 45751; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135).

Laddove le regioni si dolgano della violazione di parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni occorre da parte loro la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza. (Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44671; S. 137/2018 - mass. 41374).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Veneto e Piemonte in riferimento agli artt. 2 e 5 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., che modifica i criteri di ripartizione del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, modificando quelli previsti dall’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come conv. e successivamente modificato da ultimo a seguito della riforma operata dalla legge n. 6 del 2023. Le ricorrenti si limitano ad affermare, quanto all’art. 5 Cost., che la sua lesione deriverebbe dalla circostanza che la disposizione impugnata avrebbe l’effetto di rompere una unità di intenti conseguita, per l’innanzi, dalle regioni nell’ambito della Conferenza unificata e nei rapporti con lo Stato; quanto all’art. 2 Cost., che la medesima disposizione lo violerebbe perché favorirebbe una solidarietà alla rovescia, incentivando una politica, propensa a dilatare gli interventi agevolativi. In tal modo, le censure sono proposte in termini talmente generici e assertivi da non superare la soglia minima di chiarezza e di completezza necessaria a consentire l’esame nel merito delle medesime. Né, trattandosi di censure riferite a parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni, risultano individuate le attribuzioni regionali che sarebbero indirettamente incise, e fornite le ragioni per cui la pretesa lesione dell’unità e la asserita violazione del principio di solidarietà si risolverebbero nella lesione di un’attribuzione regionale).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/08/2023  n. 104  art. 17  co. 1

legge  09/10/2023  n. 136  art.   co. 

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 27  co. 

legge  21/06/2017  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte