Sentenza 34/2018 (ECLI:IT:COST:2018:34)
Massima numero 39867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/12/2017;  Decisione del  06/12/2017
Deposito del 21/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Facoltà dell'imputato di citare in giudizio l'assicuratore responsabile ex lege per danni derivanti da attività professionale (in particolare: attività notarile) - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Insussistenza - Non assimilabilità della previsione censurata a quella del responsabile civile descritta nel codice penale - Richiesta di pronuncia additiva a valenza innovativa sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile ex lege per danni da attività professionale. La sentenza della Corte n. 112 del 1998 - che ha consentito all'imputato di citare nel processo penale l'assicuratore nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti - non riflette, come supposto dal rimettente, un più ampio principio decisorio, poiché, come precisato con successive pronunce, deve escludersi che la ratio decidendi sia estensibile alla generalità delle ipotesi di responsabilità civile ex lege per fatto altrui. Con riferimento all'assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all'esercizio dell'attività professionale, pure obbligatoria, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, elemento che resta dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall'art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente alla pronuncia additiva richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2001 e n. 112 del 1998; ordinanza n. 300 del 2004).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 83  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte